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Importante Sapere

Diritto alla salute

La salute psichica non sempre viene presa seriamente in considerazione tanto quanto la salute fisica. Molte persone ancora diffidano dell’esperto in Psicologia, tuttora inquadrato da pregiudizi e luoghi comuni come “il medico dei matti”. Lo psicologo è in grado di facilitare il BENESSERE, accompagnando l’individuo nelle varie fasi di crescita, rimediando a forme disfunzionali di disagio psicologico. Attiva le risorse personali e potenzia i punti di forza in un dato momento di difficoltà. Si occupa del “qui ed ora”, dello stato presente pur potendo eventualmente lavorare anche sul passato con interventi di SOSTEGNO generalmente brevi, di poche sedute. Lavora sullo sviluppo dell’autonomia personale e decisionale, sul supporto, sul training di abilità specifiche, sull’orientamento; fino ad indirizzare, quando necessario e con competenza, ad un aiuto più specifico con un intervento di psicoterapia.
Rivolgersi ad uno Psicologo o ad uno Psicoterapeuta non è sempre semplice. Solitamente le persone devono maturare nel tempo l’idea della necessità di un aiuto specialistico. Successivamente possono mettersi alla ricerca del professionista adatto alle loro esigenze. Conseguentemente, come in altre professioni: MEDICO; ODONTOIATRA; FARMACISTA; AVVOCATO; ARCHITETTO; ecc.

Per la tutela dai falsi Psicologi e Psicoterapeuti

è bene sapere che:

rivolgersi per consulenze psicologiche o psicoterapie a persone che si fingono, colposamente o dolosamente, psicologi o psicoterapeuti, che senza averne diritto e senza alcuna formazione, esercitano la professione, può mettere in serio pericolo la salute mentale e l’equilibrio personale e/o familiare con possibili serie conseguenze dannose sul vissuto individuale emotivo e relazionale.

Oltretutto questi professionisti non possono garantire l’anonimato e/o la privacy attraverso lo strumento del segreto professionale come SOLO uno PSICOLOGO e/o PSICOTERAPEUTA, di Legge, possono e devono fare. Non è possibile neppure detrarre, ai fini fiscali e secondo le normative vigenti, le loro parcelle, non essendo prestazioni sanitarie.
Ordine Nazionale PsicologiPer tutelarsi da chi si approfitta colposamente e/o dolosamente delle altrui difficoltà psicologiche basta verificare che il professionista esperto, al quale ci si rivolge, sia iscritto all’Albo professionale degli Psicologi della Regione di appartenenza. Per far questo è sufficiente collegarsi a questa pagina della sezione Albo Unico Nazionale del sito del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e digitare COGNOME E NOME del professionista al quale ci siamo rivolti, o intendiamo rivolgerci, verificandone l’iscrizione: OBBLIGATORIA di LEGGE. Il sito pubblico dell’Ordine Nazionale degli Psicologi, raccoglie ed elenca TUTTI I NOMINATIVI dei professionisti adeguatamente formati, rimandando ciascuno al proprio Ordine Regionale o Provinciale, di appartenenza. Seguendo il link regionale della pagina è anche possibile sapere se l’esperto può, di diritto, esercitare la psicoterapia, dopo aver conseguito una adeguata formazione presso una Scuola di Specializzazione legalmente riconosciuta.

Infatti, l’ Ordinamento della Professione di Psicologo è Legge, n. 56 del 18/02/1989. Con l’art. 4 è stato istituito l’Albo degli Psicologi. Gli iscritti all’Albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall’Articolo 622 del Codice Penale. L’Albo è un’istituzione con funzioni di tutela del cittadino, disciplina la professione, vigila e controlla l’operato di tutti i professionisti iscritti attraverso il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. L’iscrizione all’Albo unificato degli psicologi italiani certifica la formazione e la professionalità di base che ogni membro, Psicologo e/o Psicoterapeuta, deve avere per esercitare la professione, deontologicamente e giuridicamente.

Ogni abuso della professione di Psicologo deve essere punito a termine di Legge. E’ sempre bene chiedere esplicitamente al professionista in cosa consiste il suo intervento professionale e farsi mostrare i relativi Titoli di Studio che dovrebbero essere sempre esposti e ben visibili. Il Nome e Cognome del professionista deve apparire chiaramente nei Titoli di Laurea, Abilitazione all’Esercizio della Professione, Specializzazioni, Master; ecc.

Rammentiamo inoltre, che la Professione Sanitaria dello Psicologo è riconosciuta dallo Stato Italiano e tutelata, oltre dalla Legge n. 56/89, dall’Articolo 33 della Costituzione Italiana e che tra le sue competenze di base lo Psicologo esercita anche l’attività di Counseling, poiché la formazione Accademica Universitaria è necessariamente molto più completa e complessa.

La recente Legge n. 4 del 14/01/2013, denota inequivocabilmente l’attenzione del Parlamento Italiano al rivoluzionamento e modernizzazione delle professioni in Italia  con lo scopo di rendere il sistema più efficace e competitivo oltre che a dare uno status dignitoso a centinaia di migliaia di Professionisti. Questa Legge ha il merito e lo scopo, soprattutto, di evitare la confusione di ruoli e di competenze con le professioni già esistenti e regolamentate in Collegi o Ordini Professionali. E’ stato disposto infatti:

  • Art. 1, Legge n. 4 del 14/01/2013: disposizioni in materia di professioni non organizzate, stabilisce  che, come molte altre attività, anche la Consulenza o Counseling fatta da non-Psicologi sia una professione regolamentata ma, al fine di evitare conflitti di competenze, come ad esempio il sostegno psicologico che solo lo Psicologo può fare, evidenzia e chiarisce, al 2° comma: “…con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie…”

per questo è bene ricordare e sapere che:

  • Lo Psicologo è la sola figura appositamente formata e abilitata al sostegno psicologico.
    Art. 1, Legge n. 56 del 18/02/1989: Definizione della professione di psicologo:
    “La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.”
    Lo PSICOTERAPEUTA, inoltre, è la sola figura professionale formata ed abilitata alla CURA (Art. 3, Legge n. 56 del 18/02/1989).

Il rischio è che, alcuni Counselor non-Psicologi, in malafede, si approfittino colposamente e/o dolosamente della buona fede e ingenuità dei loro clienti, millantando competenze che non hanno e facendosi carico dei loro problemi psicologici, mettono così in serio pericolo la salute mentale e l’equilibrio psichico delle persone.

CHIUNQUE INCONTRI PERSONE CHE DICHIARINO DI ESERCITARE LA PROFESSIONE DI PSICOLOGO oppure offrano prestazioni come sopra esposte, da Art. 1 Legge n. 56 del 1989, mascherata sotto altre attività o professioni (counseling, coaching, psicopedagogisti, reflector, mediazione, esoterismo, cartomanzia, pratiche occulte, ecc.) che affermino o manifestino l’intenzione di fare PREVENZIONE, DIAGNOSI, ABILITAZIONE-RIABILITAZIONE, SOSTEGNO in ambito psicologico senza avere i Titoli di Legge quali Laurea Specialistica in Psicologia, eventuali Specializzazioni in Psicoterapia legalmente riconosciute, Abilitazione all’Esercizio della Professione ed iscrizione all’Albo degli Psicologi, è invitato a darne tempestiva comunicazione agli organi competenti quali Ordini Regionali degli Psicologi, Polizia di Stato, Carabinieri, ecc. E’ possibile infatti denunciare, anche in forma anonima, la persona, presunto professionista, che opera illegalmente, affinché possano essere esercitati rapidamente i controlli e presi  eventuali provvedimenti disciplinari e giuridici, qualora sia stato accertato l’illecito civile e/o penale (reato), tutelando tutti i cittadini nel loro diritto alla salute, per tutti inalienabile; perseguendo con ciò un vero diritto civico e morale nei confronti di tutte quelle persone che necessitano di una prestazione sanitaria adeguata.